Nasce a difesa dei risparmiatori l’associazione Proteggi risparmio

È stata costituita da pochi giorni l’associazione Proteggi risparmio, composta da un pool di esperti tra i quali l’Avv. Alessandro Pontremoli, l’Avv. Eugenio Picedi Benettini, il dott. Commercialista Giuliani Ricci oltre che esperti nelle varie aree oggetto delle associazioni e si avvale della collaborazione di studi legali d’ogni parte d’Italia.
L’associazione ha come fine quello di assistere provati e aziende nell’ambito bancario e finanziario. A titolo d’esempio, alcuni dei casi trattati sono:

  • Mutui in Franchi svizzeri
  • Usura
  • Anatocismo

Facciamo un esempio attuale:
Mutui in Franchi Svizzeri. I contratti di mutuo in franchi svizzeri spesso nascondono un’insidia per il cliente – consumatore, il quale ha diritto alla restituzione dell’eccedenza versata a titolo di interessi e/o conguaglio di rivalutazione.
Infatti,  l’operazione in questione è assai aleatoria e svantaggiosa per i mutuatari, i quali non sono stati edotti del potenziale “rischio di cambio” connesso al complesso meccanismo di indicizzazione che grava sul capitale mutuato ovvero sull’intero debito residuo; a tale riguardo, la legislazione attuale e la stessa CONSOB prevedono a carico degli operatori finanziari specifici “ obblighi di assunzione di informazioni dai clienti e di connessa valutazione di appropriatezza delle operazioni che incorporano una struttura tale da rendere difficile la comprensione del rischio connesso all’operazione”.
Inoltre,  occorre considerare che il meccanismo di indicizzazione, per la sua complessità, è assimilabile ad un’operazione finanziaria del tipo c.d. “derivato”; al riguardo il T.U.F. prevede che le operazioni in derivato possano essere sottoscritte solo da operatori qualificati che abbiano le dovute competenze tecniche finanziarie ed è onere della Banca accertare la sussistenza del requisito, pena la nullità del contratto; la più recente giurisprudenza si è espressa in tal senso ed ha stabilito che la clausola di indicizzazione al cambio è un derivato incorporato e quindi la banca deve rispettare gli obblighi informativi previsti dal Testo Unico della Finanza, altrimenti la banca deve risarcire i danni.
La stessa Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha affermato che i consumatori che contraggono un mutuo in valuta estera devono poter valutare le conseguenze economiche dell’applicazione al rimborso del prestito di un corso (il corso di vendita della divisa) diverso da quello applicabile al calcolo dell’importo del prestito in occasione della sua erogazione (il corso di acquisto della divisa) e che il giudice nazionale può sostituire ad una clausola abusiva una disposizione di diritto nazionale al fine di ristabilire un equilibrio tra le parti del contratto e mantenere la validità di quest’ultimo.
In estrema sintesi, è dunque possibile intraprendere un’azione legale nei confronti della banca al fine di ottenere l’applicazione del tasso sostitutivo di legge (tasso minimo dei BOT) e la conseguente  restituzione degli interessi versati in eccedenza ed il ricalcolo del piano di ammortamento con sostituzione degli interessi a scadere secondo il predetto parametro. Si può inoltre richiedere la dichiarazione di nullità della clausola che prevede un conguaglio a titolo di rivalutazione per il caso di estinzione anticipata del mutuo (con possibilità di rinegoziare il mutuo presso alta banca a condizioni più vantaggiose senza dover pagare la relativa penale che ha un’incidenza assai elevata rispetto al capitale residuo).
Occorre dunque fare un’analisi del contratto e delle relative pattuizioni per poter    avanzare  le richieste del caso; tale attività non comporta alcun esborso per il cliente.
Nel caso in cui  non si raggiunga un accordo,  rimane da percorrere la via giudiziale; in tal caso è indispensabile far redigere una perizia sul mutuo per poter meglio evidenziare, anche in termini numerici, le conseguenze del complesso meccanismo di indicizzazione e/o conguaglio e gli ulteriori profili di illiceità del contratto di mutuo, con particolare  riguardo alla componente del tipo  c.d. derivato.
La perizia, da affidare a consulente esperto in materia, è  affidata ai consulente dell’associazione a costi contenuti.
Usura e anatocismo. I rapporti di usura si sviluppano essenzialmente con gli istituti bancari, le società finanziarie nei contratti di mutuo o di credito al consumo. L’associazione si propone lo scopo di verificare i rapporti intrattenuti con le banche o le società finanziarie allo scopo di rilevare eventuali anomalie derivanti dal mancato rispetto delle leggi in materia di usura.
Ai nostri associati offriamo una prima consulenza gratuita per valutare la sussistenza delle condizioni di usura. Ci avvaliamo della collaborazione di esperti in diverse competenze professionali, che provvedono ad una prima perizia dei rapporti. Offriamo dunque:

  • tutela giudiziaria
  • consulenza tecnica

Nel caso in cui dalla perizia risultino gli estremi per intraprendere un’azione legale, il nostro team di avvocati proporrà un’azione risarcitoria nei confronti degli intermediari che hanno venduto i titoli.
L’azione legale per gli associati viene effettuata senza l’esborso di denaro in fase istruttoria e sarà dovuto solo nel caso di un esito positivo della causa. Le stesse azioni, e le stesse modalità (tutela giudiziaria e consulenza tecnica) si applicano nei casi di anatocismo (applicazione illegale di interessi su interessi).

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