Fondi, continuano i riscatti Pir in attesa degli Eltif. Le valutazioni di Equita

Secondo i dati ufficiali di Assogestioni nel secondo trimestre i fondi PIR hanno registrato una raccolta netta negativa pari a -348.3 mln di euro, rispetto ai -2.2mn registrata nel primo quarter 2019. Gli AUM totali sono pari a 18.5 mld da 18.8 mld della fine del primo trimestre. In termini di AUM il leader dei PIR rimane Banca Mediolanum con una market share del 22%, davanti al gruppo Intesa SanPaolo (20%), Amundi (16%), Arca (11%) e Anima (8%).

Gli Etf Pir

Alcuni ETF hanno iniziano ad annunciare la liquidazione a causa della modifica della normativa sui PIR e conseguente scarsità di masse gestite. Su sei ETF classificati sul sito di Borsa Italiana come PIR compliant, per tre è stata annunciata la liquidazione (ETF Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio, ETF Lyxor Italia Bond PIR e ETF Amundi FTSE Italia PIR), mentre altri 2 (Lyxor Italia Equity PIR e iShares FTSE Italia Mid-Small cap) hanno un patrimonio in gestione molto esiguo (attorno ai 10 mln).

Le valutazioni di Equita

Le mid-small caps italiane trattano oggi a 14.6x P/E 2020, a premio del 33% rispetto al mercato domestico (PE 20 di 11x) leggermente sopra la media storica a 5 anni. Rispetto agli indici europei, le mid-small cap italiane trattano a premio del 2% (PE 20 14.6x vs 14.4x) vs uno sconto del 6% a maggio 2019 e 5% a febbraio 2019. Il re-rating è stato legato alla formazione del nuovo esecutivo M5S-PD, percepito come più rassicurante dai mercati e più apprezzato da Bruxelles.

Necessario un ripristino della vecchia norma per rilanciare lo strumento

Continuiamo a ritenere che i PIR nella loro versione originale siano degli strumenti eccellenti ed efficaci che avevano raggiunto i seguenti obiettivi: i) convogliare risparmi degli italiani verso investimenti in aziende domestiche; ii) raccogliere maggiori risorse finanziarie per le imprese diverse dai gruppi “grandi”; iii) diffondere un “feeling” positivo tra gli imprenditori italiani sulla possibilità di accedere al mercato dei capitali, anche per le piccole e medie imprese; iv) Attrarre più attenzione e liquidità degli investitori verso le piccole e medie imprese.

In attesa degli ELTIF

Il 27 giugno 2019 è stato approvato un emendamento al decreto Crescita (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno) che prevede l’introduzione di un regime di esenzione fiscale del 26% sui redditi di capitale e diversi per i sottoscrittori degli ELTIF (per le persone fisiche residenti in Italia). Inoltre, il Decreto Crescita ha previsto per tali investimenti l’esenzione dall’imposta di successione in caso di trasferimento mortis causa.

A nostro avviso la modifica ai PIR apportate con la legge di bilancio 2019 ha cercato di raggiungere diversi obiettivi che non sono realizzabili con un fondo UCITS aperto. L’investimento in strumenti non quotati e illiquidi non può essere soddisfatto dai fondi UCITS aperti, ma da un fondo chiuso a scadenza, quale ad esempio l’Eltif (European Long Term Investment Fund). Per questo motivo giudichiamo positivamente l’approvazione del Governo degli incentivi sugli ELTIF.

L’esperienza di altri paesi ha dimostrato che provvedimenti di questo tipo sono assai utili se non addirittura indispensabili per favorire il finanziamento di aziende meritevoli, soprattutto di piccole-medie dimensioni, senza dover dipendere necessariamente dal canale bancario. Inoltre con oltre il 60% dei bond governativi che hanno rendimenti negativi vanno studiate delle soluzioni d’investimento diverse. Bisogna considerare soluzioni che prevedano strumenti illiquidi. Del resto il recente passato ha dimostrato che gli stessi fondi liquidi in alcune fasi di mercato si sono dimostrati poco liquidi. L’obiettivo deve essere quello di avvicinare il risparmio degli italiani all’economia reale, e quindi penso che sia fondamentale creare una rete di vantaggi fiscali.

Riteniamo che la struttura (chiusa) prevista da questi strumenti rappresenti una soluzione efficace per i) convogliare capitali verso investimenti a lungo termine nell`economia reale, in particolare a supporto delle piccole e medie imprese, che spesso incontrano difficoltà a reperire risorse finanziarie e rappresentano la spina dorsale dell`economia italiana, ii) stimolare la comparsa di nuovi fondi specializzati nelle PMI italiane, e iii) migliorare la liquidità del mercato soprattutto con riferimento alle small-mid cap.

Gli incentivi partiranno da gennaio 2020, ma per diventare effettivi è necessaria l’autorizzazione della Commissione Europea e poi decreti attuativi. Quello che auspichiamo è che i decreti attuativi siano chiari e senza incertezze interpretativi e applicabili senza interventi normativi successivi.

A poter beneficiare del regime fiscale favorevole sarebbero gli investimenti in ELTIF che rispettino le seguenti caratteristiche:

  • Un patrimonio raccolto non superiore a 200 mln di euro per ciascun anno, fino a un tetto complessivo max di 600 mln per ciascun gestore;
  • Investimenti massimo di 150mila euri annui, fino a  1.5 mln;
  • Almeno il 70% del capitale investito in imprese ammissibili.

Investimenti ammissibili:

Gli ELTIF possono investire in asset come: equity, quasi-equity e strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile (IPA) e in altri ELTIF. Azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECAe EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECAe EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF.

Le IPA sono aziende non finanziarie, non quotate o con una capitalizzazione di mercato inferiore a €500mn. Tali imprese devono essere fiscalmente residenti in Italia o in Stati EU/SEE con stabile organizzazione in Italia. Al fine di beneficiare delle agevolazioni l’investimenti in ELTIF dovrà essere detenuto per almeno 5 anni. Ciononostante, in caso di cessione o rimborso dell’investimento prima che siano trascorsi 5 anni, laddove il controvalore ricevuto venga integralmente re-investito in un altro ELTIF (o fondo di ELTIF) entro 90 giorni, non vi sarà la decadenza del regime. In caso di mancato rispetto di uno dei requisiti di cui sopra i proventi percepiti ─ anche in costanza di investimento ─ saranno soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente ai rispettivi interessi, ma senza l’applicazione di sanzioni.

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