Il patto di famiglia: passaggio generazionale a costo zero

A cura di Scm Sim
Le problematiche relative al passaggio generazionale delle imprese è sempre stato un tema particolarmente delicato in diversi Paesi europei. Per tale motivo la Commissione della Comunità europea, rilevate forti criticità al riguardo, ha provveduto ad invitare diversi Stati membri, tra cui l’Italia, ad allentare i vincoli che si frapponevano alla trasmissione generazionale delle imprese. All’uopo è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del Patto di Famiglia (Legge 14 febbraio 2006, n. 55), uno strumento giuridico volto a facilitare il passaggio inter-generazionale sia delle aziende che delle partecipazioni societarie.
La finalità del suddetto istituto è quella di consentire all’imprenditore, ancora in vita, di poter disporre anticipatamente della successione della propria impresa, in modo tale da “assegnare” la stessa ad uno o più discendenti che si ritiene posseggano competenze e capacità tali da assicurare la continuità aziendale e, allo stesso tempo, di evitare che l’impresa possa risentire in futuro di eventuali liti relative all’eredità dell’imprenditore disponente. Per attribuire maggiore appeal a questa norma è stata introdotta una forte agevolazione dal punto di vista fiscale. Difatti per il trasferimento di un’azienda o di partecipazioni societarie in favore di discendenti è prevista la totale esenzione dalle imposte di successione e donazione.
Ciò significa che, a prescindere dal valore dell’azienda, che può valere poche centinaia di migliaia di euro ovvero diverse decine di milioni, il trasferimento in favore di uno o più discendenti avverrà sempre a costo zero (o meglio a 200 euro di imposta di registro in misura fissa). Per di più, con riguardo alle imposte di successione e donazione non verranno neppure erose le franchigie previste in favore degli eredi. Tali agevolazioni fiscali hanno effetto solamente se l’impresa viene trasferita ai discendenti (quindi non solo ai figli, ma anche ai nipoti in linea retta) ed a condizione che gli assegnatari continuino ad esercitare l’attività di impresa o detengano il controllo nella stessa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento in loro favore.
Pertanto il patto di famiglia è il contratto (redatto obbligatoriamente con atto pubblico) con cui l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote o l’azienda, ad uno o più discendenti. Il discendente che riceve l’azienda o le partecipazioni viene definito assegnatario ed ha l’onere di liquidare gli altri partecipanti al contratto (legittimari non assegnatari), con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote di riserva previste, in favore dei legittimari, dal codice civile. Quindi, gli altri soggetti in favore dei quali è prevista la liquidazione da parte dell’assegnatario sono il coniuge e i figli, ossia coloro nei cui confronti la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione e il valore minimo dovrebbe essere quello previsto ex lege.
Nell’intento di contemperare i diritti e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti il Legislatore ha stabilito che i beni assegnati come liquidazione ai partecipanti non assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni debbano essere imputati alle quote di legittima loro spettanti. Tale scelta legislativa appare del tutto coerente con quella che è la finalità del patto di famiglia: la volontà di preservare la continuità delle imprese italiane nel passaggio intergenerazionale, nel rispetto dei diritti successori di tutti gli eredi legittimari non assegnatari.
Inoltre, al fine di offrire una maggior tutela al regolare svolgimento dell’attività di impresa, evitando che fattori esterni e relativi a questioni successorie inerenti i vari eredi dell’imprenditore disponente, è stata prevista la non soggezione dei patti di famiglia al divieto dei patti successori (di cui all’art. 458 c.c.), nonché all’azione di riduzione o alla richiesta di collazione (ex art. 768-quater, ultimo comma, c.c.). Tutti principi cardini su cui si basa il nostro ordinamento e che, a seguito di alcune modifiche apportate al codice civile, vengono espressamente derogati solamente dal patto di famiglia. Proprio a seguito di questa tutela dedicata al patto di famiglia è stato deciso che questo debba essere redatto con la forma solenne dell’atto pubblico e che alla stipula dello stesso debbano partecipare tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio del disponente, in qualità di contraenti.
E’, inoltre, solamente facoltà dei legittimari non assegnatari quella di rinunciare totalmente o parzialmente alla propria liquidazione e si ritiene che tale rinuncia debba essere espressa in sede distipula dell’atto con cui viene redatto il patto di famiglia. Inoltre appare opportuno sottolineare come possa essere trasferita anche una parte dell’azienda, ovvero un ramo di azienda, ma solo a condizione che il ramo configuri un complesso di beni che, coordinato dalla figura dell’imprenditore, sia autonomamente idoneo per svolgere attività di impresa, configurando ex se un’azienda ai sensi dell’2555 c.c. In questo modo il disponente da un lato può iniziare a saggiare le reali capacità del discendente per poi decidere se trasmettergli o meno anche il resto dell’azienda e, dall’altro lato, può offrire all’assegnatario la possibilità di gestire una propria attività senza però doversi spogliare di tutta la propria impresa.
IMPOSTA DI DONANZIONE SULLE LIBERALITÀ INDIRETTE. Il Testo Unico sull’Imposta di Successione e Donazione prevede l’assoggettamento ad imposizione fiscale delle cosiddette liberalità indirette (ex art. 56 bis D.Lgs. 346/90). Tale norma in realtà prevede un trattamento differenziato a seconda che le liberalità siano state dichiarate volontariamente dal contribuente oppure vengano scoperte dall’Amministrazione finanziaria nel corso di “procedimenti diretti all’accertamento di tributi”. Tuttavia, a causa di un vulnus normativo, per anni non è mai stato perfettamente chiaro quali aliquote e franchigie andassero applicate nei casi di donazioni indirette. Al riguardo l’Agenza delle Entrate ha recentemente fornito dei chiarimenti (circolare 30E/15) che appaiono assolutamente condivisibili, sciogliendo così i dubbi interpretativi posti dall’attuale scenario normativo.
È stata infatti confermata l’applicazione di aliquote e franchigie previste per le donazioni “dirette” nel caso in cui il contribuente decida di registrare volontariamente la liberalità indiretta ricevuta e quindi aliquote del 4%, 6% ed 8%, nonché franchigie che arrivano sino ad un milione di euro per coniuge e parenti in linea retta. Al contrario, nel caso in cui la liberalità indiretta dovesse emergere nel corso di un accertamento in cui il contribuente sia coinvolto, da un lato verranno applicate le medesime franchigie sudescritte e, dall’altro lato, in maniera “punitiva” verrà sempre applicata l’aliquota massima dell’8%, a prescindere dall’effettivo rapporto di parentela in essere tra donante e donatario. Classici esempi di liberalità indiretta sono: il genitore che fornisce al figlio la provvista necessaria per poter acquistare un immobile, cointestazione di conti correnti, il pagamento di un debito altrui, la remissione di debito, etc.
I FINANZIAMENTI INFRUTTIFERI AI FIGLI VANNO INDICATI NEL QUADRO RW. Le persone fisiche che detengono investimenti e/o attività di natura finanziaria all’estero suscettibili diprodurre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale. Tale assunto appare valido anche nell’ipotesi in cui un genitore effettui un prestito nei confronti di un figlio fiscalmente residente all’estero. In questo caso, infatti, il diritto di credito del genitore comporta l’acquisto della titolarità, da parte del disponente, di una attività finanziaria all’estero.
L’Agenzia delle Entrate considera tali i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti, senza operare alcuna distinzione tra le varie tipologie di finanziamenti erogati (ad es. quelli infruttiferi), poiché dette attività potrebbero in futuro, almeno potenzialmente, concorrere alla produzione di redditi imponibili in Italia.
E’ bene precisare che in questi casi non sarà applicabile l’IVAFE (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero) la quale, a partire dal 2014, attiene soltanto i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero, con esclusione dei finanziamenti verso un soggetto estero.
Conseguentemente, nonostante non sia pacificamente condivisibile il punto di vista dell’Agenzia,dinanzi ad una giurisprudenza di merito “altalenante”, si ritiene opportuno l’inserimento di questa attività finanziaria nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi, soprattutto in considerazione dell’assenza di oneri economici relativi.

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