La tutela degli investitori in tempi di Covid-19

Lo scorso 6 maggio, l’Esma, l’autorità europea di vigilanza sui mercati, ha pubblicato una Comunicazione in cui ricordava agli intermediari l’obbligo di agire in modo onesto, corretto e professionale coerentemente con il “miglior interesse dei clienti” quando prestano servizi di investimento ai risparmiatori (in gergo retail investor).

Il punto di riferimento normativo è la direttiva comunitaria Mifid 2, che prevede, tra l’altro, che siano offerti ai potenziali sottoscrittori solo prodotti che siano nel loro interesse, definendo in modo preciso il target market, soprattutto per gli strumenti più complessi. Un altro tema-chiave è la trasparenza, la chiarezza e correttezza delle informazioni, inclusa un’appropriata descrizione dei rischi. Infine, gli intermediari devono raccogliere gli elementi relativi alla conoscenza, esperienza, propensione e tolleranza al rischio e agli obiettivi degli investitori al fine di comprendere se un prodotto è adatto per loro. Questo dovere, dice l’Esma, è ancor più rilevante in questa fase di mercati volatili e incertezza dovuta alla pandemia di Coronavirus, per gli effetti che può avere sulla situazione finanziaria personale.

Perché conoscere i costi è importante
Mifid 2 ha anche introdotto nuovi obblighi di rendicontazione sui costi, stabilendo, tra l’altro, che gli intermediari illustrino nel dettaglio le spese sostenute realmente, non solo in termini percentuali, ma anche assoluti. Per un investitore, questo tipo di informazioni è fondamentale, soprattutto in fasi di shock dei mercati, perché le commissioni impattano sui rendimenti: a parità di altri fattori, conviene un prodotto finanziario con oneri più bassi. Inoltre, numerose ricerche Morningstar hanno dimostrato la capacità predittiva dei costi sulle performance future.

Italia indietro
Mancando degli standard condivisi per la rappresentazione dei costi, l’applicazione della normativa in Italia, l’anno scorso, è stata eterogenea e lacunosa. Da una ricerca condotta dalla Scuola di gestione aziendale del Politecnico di Milano e da Moneyfarm a novembre 2019, è emerso che nessuno tra i venti più grandi intermediari finanziari italiani ha seguito tutte le raccomandazioni dell’Esma e delle associazioni di categoria per la rendicontazione dei costi e molti risultavano ancora poco chiari e leggibili. Solo il 28% dei documenti inviati riportava informazioni focalizzate esclusivamente sui costi in modo sintetico, come previsto dalla normativa; al contrario la maggior parte aveva anche altri tipi di contenuti, compresi quelli pubblicitari. Infine, solo il 48% conteneva la parola “costi” o “oneri” nell’intestazione e nella quasi totalità dei casi c’erano termini di difficile comprensione.

La nuova raccomandazione Consob
Il 7 maggio scorso, la Consob ha adottato una “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori” con l’obiettivo di indicare le linee di indirizzo comportamentali affinché i risparmiatori possano ricevere informazioni chiare, corrette e non fuorvianti. L’intervento ha anche lo scopo di allineare i comportamenti degli operatori a quanto prevede Mifid 2.

In particolare, l’autorità di vigilanza italiana richiede che:

-costi e oneri siano di “pronta individuazione” all’interno dei documenti e presentati “in tutti gli elementi considerati rilevanti dal legislatore”.

-sia comprensibile il significato delle voci esposte.

-gli investitori riescano a valutare l’effettiva incidenza dei costi.

-ci sia un allineamento tra le voci esposte nell’informativa analitica e quelle presenti nell’informativa aggregata.

– i documenti ricevuti da diversi intermediari siano comparabili.

La struttura dei rendiconti
Per quanto riguarda la struttura, la Consob afferma che la rendicontazione dovrebbe essere resa o con un documento a sé stante o all’interno di uno più ampio, ma all’inizio e in modo evidente e riconoscibile.

La rappresentazione in forma aggregata dei costi dovrebbe essere fatta secondo la tabella indicata da Esma, distinguendo le voci relative ai servizi di investimento da quelle degli strumenti finanziari e dei pagamenti di terzi ricevuti dall’intermediario.

Tabella di rappresentazione dei costi dell’Esma

Tabella dei costi per i fondi di ESMA

La Comunicazione della Consob stabilisce anche che “in calce alla tabella dovrebbe essere riportata in modo chiaramente individuabile l’illustrazione dell’effetto cumulato dei costi sul rendimento. Gli intermediari dovrebbero altresì riportare l’indicazione del rendimento lordo e di quello netto”. La tabella dovrebbe essere accompagnata dalla spiegazione delle diverse voci.

Infine, l’autorità di vigilanza raccomanda che i rendiconti siano inviati entro aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e, relativamente al 2019, esorta chi non lo abbia ancora fatto a mandare quanto prima questa documentazione, considerato anche il periodo di crisi causato dall’epidemia di Covid-19.

Attenzione alle commissioni di incentivo
Sempre in tema di costi, sono di recente pubblicazione, le Linee guida dell’Esma sulle commissioni di performance applicate ai sottoscrittori di fondi comuni e di alcuni tipi di alternativi. L’autorità europea aveva messo il documento in consultazione lo scorso luglio, successivamente il 3 aprile 2020 è stata pubblicata la versione definitiva. L’obiettivo è avere dei principi comuni relativi ai metodi di calcolo e degli standard condivisi per la comunicazione ai clienti, dal momento che ora le pratiche variano molto nei diversi paesi dell’Unione europea, mentre i prodotti sono sempre più distribuiti oltrefrontiera. Le Linee guida diventeranno applicabili due mesi dopo la pubblicazione nelle lingue dei Paesi membri dell’Unione europea.

Le Linee guida di Esma

“Il calcolo deve essere verificabile e non manipolabile”, si legge nel documento che indica anche gli elementi che devono essere presenti e chiede coerenza tra la metodologia delle commissioni di incentivo e gli obiettivi, la strategia e le politiche del fondo. Il periodo di riferimento per il calcolo non dovrebbe essere inferiore all’anno e in ogni caso deve assicurare “un allineamento tra gli interessi del gestore e dei sottoscrittori, nonché un equo trattamento di questi ultimi”.

In linea generale, le commissioni di incentivo dovrebbero essere addebitate solo con performance positive nel periodo di riferimento. In caso di rendimenti negativi, si possono applicare se il fondo ha battuto l’indice di riferimento, solamente quando questo onere viene chiaramente esplicitato all’investitore. In caso di applicazione delle fee di incentivo, i sottoscrittori di fondi devono essere informati e poter comprendere l’impatto potenziale sui risultati. Morningstar aveva partecipato lo scorso anno alla consultazione sul documento, suggerendo dieci ingredienti fondamentali per la comprensione di questa voce di costo.

Si può fare di più
La regolamentazione europea protegge veramente gli investitori? Secondo uno studio Morningstar su 26 mercati, Mifid 2 ha alzato l’asticella per tutti gli stati membri, soprattutto in termini di disclosure e conflitti di interessi. L’Italia, però, non ha intrapreso ulteriori passi per migliorare l’esperienza dei sottoscrittori di fondi. Ad esempio, le retrocessioni non sono state bandite del tutto, ma solo per i consulenti indipendenti, che rappresentano una quota minoritaria del settore del risparmio gestito, dal momento che prevale il modello distributivo bancario. La stessa rendicontazione dei costi è stata tutt’altro che soddisfacente fino ad oggi.

A cura di Morningstar

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