Obbligazioni bancarie garantite. Cosa sono?

Le obbligazioni bancarie garantite, note anche con l’espressione covered bond, sono obbligazioni che hanno un profilo di rischio molto basso, in quanto garantiscono ai sottoscrittori la restituzione del capitale e gli interessi maturati. La garanzia è data da attività appositamente destinate, in caso di insolvenza dell’emittente, al soddisfacimento prioritario dei diritti degli obbligazionisti.

Il meccanismo alla base l’emissione di covered bond è simile a quello delle cartolarizzazioni ma differenza di quanto accade per queste ultime, è la banca che emette i titoli ed eroga, contemporaneamente, alla società veicolo un prestito subordinato con il quale questa acquista i crediti oggetto della cessione. Quanto detto può essere schematizzato nei seguenti passaggi:

  • cessione da parte di una banca, anche diversa da quella emittente le obbligazioni, a una società veicolo (special purpose vehicle, SPV) di attivi di elevata qualità creditizia, costituiti in un patrimonio segregato;
  • erogazione alla società cessionaria, da parte della banca cedente o di altra banca, di un prestito subordinato finalizzato a fornire alla società cessionaria medesima le risorse per acquistare le attività;
  • prestazione, da parte della società cessionaria, di una garanzia in favore dei portatori delle obbligazioni, nei limiti del relativo patrimonio separato.

La normativa pone vincoli stringenti sulle attività cedibili al fine di garantire i sottoscrittori; in particolare il Regolamento di attuazione dell’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite (adottato dal Ministero dell’economia e delle finanze con decreto n. 310
del 14 dicembre 2006) prevede che possono essere oggetto di cessione le seguenti tipologie di attività:

  • crediti ipotecari: purché l’importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso immobile, non ecceda l’80% per i crediti residenziali e il 60% per i crediti commerciali e devono essere decorsi i termini per la revocatoria della costituzione dell’ipoteca;
  • crediti verso un’amministrazione pubblica (ministeri, enti pubblici territoriali e gli altri organismi pubblici, nazionali o locali) di Stati ammessi (Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo e alla Confederazione Elvetica) o di Paesi diversi dagli Stati ammessi: purché si applichi, rispettivamente, un coefficiente di ponderazione al rischio non superiore al 20% e pari allo zero%, ai sensi della disciplina prudenziale basata sul metodo standardizzato;
  • titoli da cartolarizzazione: purché siano costituiti per almeno il 95% o da crediti e titoli delle due precedenti categorie e inoltre soggetti a una ponderazione del rischio non superiore al 20%.

In aggiunta, la banca cedente e la banca emittente devono assicurare in via continuativa, per l’intera durata dell’operazione, che:

  • il valore nominale complessivo delle attività facenti parte del patrimonio separato sia almeno pari al valore nominale delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
  • il valore attuale netto delle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto di tutti i costi dell’operazione gravanti sulla società cessionaria, inclusi i costi attesi e gli oneri degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione, sia almeno pari al valore attuale netto delle obbligazioni bancarie garantite in essere;
  • gli interessi e gli altri proventi generati dalle attività facenti parte del patrimonio separato, al netto dei costi della società cessionaria, siano sufficienti a coprire gli interessi ed i costi dovuti dalla banca emittente sulle obbligazioni bancarie garantite in essere, tenuto conto degli eventuali contratti derivati di copertura dei rischi finanziari stipulati in relazione all’operazione.

La normativa (che però è in via di revisione) richiede alle banche determinati requisiti patrimoniali per l’emissione delle obbligazioni garantite; essa prevede infatti che l’emissione è consentita solo alle banche facenti parte di gruppi i quali, al momento dell’emissione, abbiano: fondi propri non inferiori a 250 milioni di euro e un total capital ratio a livello consolidato non inferiore al 9%.

Vincoli statutari sono posti alla società cessionaria che deve avere, come oggetto esclusivo, l’acquisto degli attivi ceduti mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse. Tale garanzia deve essere:

  • irrevocabile: non può cessare prima della scadenza dei titoli;
  • a prima richiesta: il garante non può opporre eccezioni;
  • incondizionata: non sottoposta a condizioni risolutive o sospensive;
  • autonoma rispetto alle obbligazioni assunte dalla banca emittente.

Nel caso la banca non assolva i suoi obblighi la normativa prevede tre diverse forme di tutela da parte della società cessionaria:

  • in caso di inadempimento da parte della banca emittente nei confronti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite, la società cessionaria provvede all’adempimento nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti, nei limiti del patrimonio separato;
  • in caso di liquidazione coatta amministrativa della banca emittente, la società cessionaria provvede in via esclusiva, nei limiti del patrimonio separato, all’adempimento delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli nei termini ed alle condizioni originariamente convenuti;
  • in caso di sospensione dei pagamenti (ex art. 74, d.lgs. 385/1993) la società cessionaria provvede, nei limiti del patrimonio separato, all’adempimento delle obbligazioni  nei confronti dei portatori dei titoli limitatamente ai crediti scaduti ed esigibili nel corso del periodo di sospensione.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!